Quando si decide di vendere o affittare un immobile è necessario procurarsi una serie di documenti tra i quali l’APE, cioè l’Attestato di Prestazione Energetica. Vediamo di cosa si tratta, in quali casi è obbligatorio allegarlo al contratto e quando invece se ne può fare a meno.

Cos’è l’APE?

L’APE è un documento che descrive le prestazioni energetiche di un’unità immobiliare e dà un punteggio all’immobile in termini di isolamento e consumo del calore.

A rilasciare l’APE deve essere un tecnico qualificato (un geometra, un architetto o un ingegnere) che, in seguito ad un sopralluogo, attribuisce all’immobile la classe energetica adeguata.

Il sistema di classificazione si basa sul livello di efficienza: le classi sono indicate con le prime 7 lettere dell’alfabeto, dove G consuma grandi quantità di energia per alimentarsi e A è la migliore.

Fornire questo certificato all’acquirente o all’affittuario prima della stipula del contratto significa metterlo in condizione di poter valutare in anticipo la convenienza dell’acquisto o della locazione, perché sapere la classe energetica di appartenenza dell’edificio implica avere un’idea dei costi derivanti dai consumi dell’immobile.

Quando rinnovare l’APE?

Una volta rilasciato, l’APE deve essere rinnovato:

  • dopo 10 anni, periodo oltre il quale scade la sua validità;
  • prima dello scadere dei 10 anni qualora sull’edificio siano stati effettuati interventi di ristrutturazione o lavori finalizzati a migliorarne le prestazioni energetiche. In questo caso infatti il documento va aggiornato.

Infine, l’APE decade se gli impianti termici presenti nell’edificio non sono sottoposti ad un’adeguata manutenzione.

La redazione della certificazione energetica non ha un costo fisso; varia in base alla metratura dell’unità immobiliare ed è a discrezione del professionista al quale ci si rivolge.

Quando non è obbligatorio l’APE?

In base all’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005, l’APE non è necessario, sia in caso di vendita che di affitto, per:

  • fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq,
  • edifici industriali e artigianali quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedono il riscaldamento o la climatizzazione,
  • edifici agricoli o rurali non residenziali, privi di impianti di climatizzazione,
  • box, cantine, autorimesse,
  • depositi,
  • luoghi di culto,
  • ruderi e i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.

In tutti gli altri casi, l’APE è obbligatorio per la vendita o l’affitto, ma anche per gli annunci immobiliari. Infatti gli annunci devono riportare i dati relativi alla prestazione energetica dell’immobile e la classe corrispondente.

Quindi, perché l’annuncio contenga le informazioni necessarie, si deve prima richiedere la redazione dell’attestato. Se l’annuncio viene pubblicato privo di questi dati, il responsabile può subire sanzioni fino a 3000 euro.

Quando si decide di mettere in vendita o in affitto un immobile, è sempre meglio lasciare che sia un buon agente immobiliare a seguire l’operazione: anche un passaggio apparentemente semplice come la stesura dell’annuncio può essere rischioso se eseguito con superficialità da chi non lavora nel settore.

L’APE nella compravendita.

Già nel momento in cui partono le trattative per la compravendita di un immobile, il venditore deve poter mostrare la certificazione energetica al suo acquirente.

Al rogito il notaio è tenuto a inserire una clausola in cui l’acquirente dichiara di aver ricevuto, insieme all’APE, tutte le informazioni e la documentazione (comprensiva dell’attestato) utili per conoscere le prestazioni energetiche dell’immobile.

L’APE viene quindi allegato al contratto di vendita (come stabilito dall’art. 6 comma 3 del citato D.Lgs 192/05) e, con il passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario.

L’APE in caso di locazione.

Il proprietario che invece vuole affittare un immobile ha l’obbligo di redigere la certificazione solo se vuole:

  • pubblicare un annuncio commerciale, a meno che l’oggetto della locazione sia un edificio residenziale utilizzato meno di 4 mesi all’anno: per questo tipo di immobili non c’è alcun obbligo;
  • concludere un nuovo contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e tale contratto è soggetto a registrazione.

Al contrario non è necessario allegare l’APE al contratto di locazione se si tratta di:

  • affitti di natura transitoria che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno e che, perciò, non hanno obbligo di registrazione;
  • contratti che non possono considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentro nei contratti ecc.).

Per avere la certezza che tutta la documentazione sia in regola, quando decidi di vendere o affittare un immobile rivolgiti ad un’agenzia immobiliare. Sarà compito del tuo agente curare ogni dettaglio e aiutarti a realizzare il tuo obiettivo.

Nella zona di Pisa rivolgiti all’Agenzia Immobiliare La Spina; i nostri professionisti sapranno venire incontro a tutte le tue esigenze e guidarti nel percorso di compravendita o locazione mettendoti a disposizione i migliori servizi e tutta la loro competenza. Contattaci subito!

Ti aspettiamo…